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News del 09-05-2017
La Direttiva PED
Scopo della normativa

La Pressure Equipment Directive 97/23/CE, nota come PED, è una direttiva comunitaria di nuovo approccio che completa il riassetto normativo in materia di recipienti a pressione iniziato nel 1991 con la precedente direttiva 87/404/CEE riguardante i soli recipienti a pressione semplici: tutte le imprese che sono attive nella costruzione di apparecchiature a pressione devono conformarsi a queste prescrizioni.

Aspetti fondamentali

Il nuovo approccio per la costruzione di apparecchiature a pressione si basa su tre aspetti principali riassumibili in:
  • standardizzazione delle direttive di prodotto per creare un supporto legislativo omogeneo a tutti gli stati membri che testimonia la volonta' di creare un ambiente tecnico comune europeo;
  • definizione dei soli requisiti essenziali di sicurezza e non di contenuti tecnici specifici; quindi la conformita' dei prodotti e' ottenuta col rispetto degli standard europei armonizzati (CEN e CENELEC) o delle norme nazionali che li recepiscono;
  • valutazione delle conformita' dei prodotti, tramite diverse procedure che tengono conto della categoria di rischio del prodotto e dei sistemi di gestione aziendale dei produttori, con l'introduzione del sistema di valutazione " a moduli".

Marcatura CE

Nello spirito del nuovo approccio comunitario messo a punto per la marcatura CE dei prodotti e la loro libera commercializzazione in Europa, la PED identifica i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione di manufatti in pressione aventi pressione massima ammissibile superiore a 0.5 bar.

Data di entrata in vigore

Nell'ambito dei paesi membri della Comunita' Europea la Direttiva PED è entrata in vigore in via opzionale, dal 29 novembre 1999 e poi divenuta obbligatoria dal 29 maggio 2002.
Fino a tale data era ammessa la commercializzazione di attrezzature e sistemi a pressione, conformi alla normativa preesistente.
In Italia e' stata data attuazione alla direttiva tramite il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n° 93, rivoluzionando di fatto un tessuto normativo in vigore da molti decenni ed introducendo innovazioni sostanziali che si possono sintetizzare nei seguenti aspetti cardine:
  • l'oggetto della normativa esce dalla definizione specifica di " apparecchio" ed abbraccia insiemi ed accessori che possono costituire impianti integrati e funzionali in pressione; tali definizioni ampliano sostanzialmente gli ambiti applicativi della nuova Direttiva.
  • Le norme tecniche applicabili per il progetto e la fabbricazione dei componenti in pressione non sono piu' esclusivamente quelle nazionali definite dalla legislazione preesistente, ma si allargano a tutti i codici e standards riconosciuti in sede comunitaria che garantiscono il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza sanciti dalla Direttiva.
  • L'organizzazione aziendale della qualita' diventa elemento chiave ai fini della valutazione della conformità del prodotto e consente alle ditte gia' strutturate secondo i requisiti delle norme ISO 9000 di operare secondo quanto previsto dai moduli H/H1, D/D1, e E/E1 della Direttiva.
  • La valutazione della conformita' dei componenti in pressione non puo' essere affidata per legge ad un unico ente nazionale, ma puo' essere espletata, nelle varie forme previste dalla Direttiva, da parte di organismi tecnici competenti, notificati in sede comunitaria e chiamati MB.

Procedure e moduli di valutazione PED

Le procedure per la valutazione della conformita' del prodotto PED, note come moduli, sono 13 e vengono descritte nell'allegato III della Direttiva che illustra per ogni modulo le attivita', i compiti e le responsabilita' delle diverse parti in causa, ed in particolare del fabbricante e dell'organismo notificato:

  • modulo A e A1: controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale
  • modulo B e B1: esame CE del tipo ed esame CE della progettazione
  • modulo C1: conformita' al tipo
  • modulo D e D1: garanzia della qualita' della produzione
  • moduli E ed E1: garanzia della qualita' dei prodotti
  • modulo F: verifica sul prodotto
  • modulo G: verifica CE di un unico prodotto
  • modulo H ed H1: garanzia di qualita' totale e garanzia di qualita' totale con controllo della progettazione/particolare sorveglianza della verifica finale.

Categorie

Le procedure di valutazioni (moduli) utilizzabili per ogni tipo di prodotto in pressione devono essere scelte tra quelle previste nelle quattro categorie (I,II,III,e IV) definite nell'allegato II della Direttiva, ovvero:

CATEGORIA I = MODULO A
CATEGORIA II=MODULI A1,D1,E1,
CATEGORIA III=MODULI B1+D,B1+F,B+E,B+C1,H
CATEGORIA IV=MODULI B+D, B+F,G,H1

La categoria di pertinenza di un prodotto o componente in pressione puo' essere dedotta dalle tabelle (da 1 a 9) contenute nell'allegato II in funzione:
  • del tipo di prodotto ( recipiente, caldaia, tubazione);
  • el fluido contenuto o convogliato;
  • della pressione massima ammissibile per il volume ( PS x V) per i recipienti, della pressione massima ammissibile per la dimensione nominale (PS x DN) per le tubazioni.

COS.TER sas - progettazione e costruzione di apparecchiature a pressione conformi a normativa PED  - Via 1° Maggio 5 Melzo (MILANO) +39-0295737504
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La Direttiva PED
Scopo della normativa

La Pressure Equipment Directive 97/23/CE, nota come PED, è una direttiva comunitaria di nuovo approccio che completa il riassetto normativo in materia di recipienti a pressione iniziato nel 1991 con la precedente direttiva 87/404/CEE riguardante i soli recipienti a pressione semplici: tutte le imprese che sono attive nella costruzione di apparecchiature a pressione devono conformarsi a queste prescrizioni.

Aspetti fondamentali

Il nuovo approccio per la costruzione di apparecchiature a pressione si basa su tre aspetti principali riassumibili in:
  • standardizzazione delle direttive di prodotto per creare un supporto legislativo omogeneo a tutti gli stati membri che testimonia la volonta' di creare un ambiente tecnico comune europeo;
  • definizione dei soli requisiti essenziali di sicurezza e non di contenuti tecnici specifici; quindi la conformita' dei prodotti e' ottenuta col rispetto degli standard europei armonizzati (CEN e CENELEC) o delle norme nazionali che li recepiscono;
  • valutazione delle conformita' dei prodotti, tramite diverse procedure che tengono conto della categoria di rischio del prodotto e dei sistemi di gestione aziendale dei produttori, con l'introduzione del sistema di valutazione " a moduli".

Marcatura CE

Nello spirito del nuovo approccio comunitario messo a punto per la marcatura CE dei prodotti e la loro libera commercializzazione in Europa, la PED identifica i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione di manufatti in pressione aventi pressione massima ammissibile superiore a 0.5 bar.

Data di entrata in vigore

Nell'ambito dei paesi membri della Comunita' Europea la Direttiva PED è entrata in vigore in via opzionale, dal 29 novembre 1999 e poi divenuta obbligatoria dal 29 maggio 2002.
Fino a tale data era ammessa la commercializzazione di attrezzature e sistemi a pressione, conformi alla normativa preesistente.
In Italia e' stata data attuazione alla direttiva tramite il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n° 93, rivoluzionando di fatto un tessuto normativo in vigore da molti decenni ed introducendo innovazioni sostanziali che si possono sintetizzare nei seguenti aspetti cardine:
  • l'oggetto della normativa esce dalla definizione specifica di " apparecchio" ed abbraccia insiemi ed accessori che possono costituire impianti integrati e funzionali in pressione; tali definizioni ampliano sostanzialmente gli ambiti applicativi della nuova Direttiva.
  • Le norme tecniche applicabili per il progetto e la fabbricazione dei componenti in pressione non sono piu' esclusivamente quelle nazionali definite dalla legislazione preesistente, ma si allargano a tutti i codici e standards riconosciuti in sede comunitaria che garantiscono il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza sanciti dalla Direttiva.
  • L'organizzazione aziendale della qualita' diventa elemento chiave ai fini della valutazione della conformità del prodotto e consente alle ditte gia' strutturate secondo i requisiti delle norme ISO 9000 di operare secondo quanto previsto dai moduli H/H1, D/D1, e E/E1 della Direttiva.
  • La valutazione della conformita' dei componenti in pressione non puo' essere affidata per legge ad un unico ente nazionale, ma puo' essere espletata, nelle varie forme previste dalla Direttiva, da parte di organismi tecnici competenti, notificati in sede comunitaria e chiamati MB.

Procedure e moduli di valutazione PED

Le procedure per la valutazione della conformita' del prodotto PED, note come moduli, sono 13 e vengono descritte nell'allegato III della Direttiva che illustra per ogni modulo le attivita', i compiti e le responsabilita' delle diverse parti in causa, ed in particolare del fabbricante e dell'organismo notificato:

  • modulo A e A1: controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale
  • modulo B e B1: esame CE del tipo ed esame CE della progettazione
  • modulo C1: conformita' al tipo
  • modulo D e D1: garanzia della qualita' della produzione
  • moduli E ed E1: garanzia della qualita' dei prodotti
  • modulo F: verifica sul prodotto
  • modulo G: verifica CE di un unico prodotto
  • modulo H ed H1: garanzia di qualita' totale e garanzia di qualita' totale con controllo della progettazione/particolare sorveglianza della verifica finale.

Categorie

Le procedure di valutazioni (moduli) utilizzabili per ogni tipo di prodotto in pressione devono essere scelte tra quelle previste nelle quattro categorie (I,II,III,e IV) definite nell'allegato II della Direttiva, ovvero:

CATEGORIA I = MODULO A
CATEGORIA II=MODULI A1,D1,E1,
CATEGORIA III=MODULI B1+D,B1+F,B+E,B+C1,H
CATEGORIA IV=MODULI B+D, B+F,G,H1

La categoria di pertinenza di un prodotto o componente in pressione puo' essere dedotta dalle tabelle (da 1 a 9) contenute nell'allegato II in funzione:
  • del tipo di prodotto ( recipiente, caldaia, tubazione);
  • el fluido contenuto o convogliato;
  • della pressione massima ammissibile per il volume ( PS x V) per i recipienti, della pressione massima ammissibile per la dimensione nominale (PS x DN) per le tubazioni.

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